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Fedez ha perso la causa per diffamazione contro il Codacons: querela archiviata

Il Tribunale di Roma ha archiviato la querela di Fedez nei confronti del Codacons per diffamazione
Fedez (Fonte Ansa) – Roma.Cronacalive.it

Il Tribunale di Roma ha archiviato la querela del rapper “per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo”.

Fedez ha perso la causa contro il Codacons per diffamazione. Come fa sapere il Codacons in una nota, infatti, il Tribunale di Roma ha archiviato la querela avviata da Fedez nei confronti dell’associazione dopo essere stato accusato di “pubblicità occulta” e “omofobia”. Il Tribunale ha respinto le richieste di Fedez “per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo”.

La vicenda risale al 2021, quando il Codacons denunciò Fedez per un presunto caso di pubblicità occulta: il rapper, infatti, aveva indossato un cappellino con il logo Nike durante il concerto del Primo Maggio. L’associazione sosteneva che si trattasse di un caso di pubblicità occulta, in quanto il rapper non aveva reso noto il proprio accordo con l’azienda. L’associazione, inoltre, nello stesso periodo, rese noti alcuni “testi omofobi” del rapper in concomitanza con la campagna di Fedez sul ddl Zan. In conseguenza a queste denunce, Fedez decise di querelare il Codacons per diffamazione. “Oggi il Gip del Tribunale di Roma, dottoressa Anna Maria Gavoni, con una importantissima ordinanza non solo rigetta le richieste del rapper, ma boccia Fedez su tutta la linea, confermando in pieno la legittimità delle denunce del Codacons”, spiega l’associazione.

Come si legge nel testo della decisione con cui il Gip archivia la querela di Fedez: “Quanto alla pubblicità occulta la oggettività del fatto, ovvero dell’aver indossato sul palco del concerto del 1° maggio il Lucia un cappellino recante il logo Nike, ammessa anche dall’opponente, va strettamente connessa alla pendenza presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato di un procedimento a carico dello stesso Lucia; non rileva come evidenziato dal PM la circostanza che sia stato archiviato tale procedimento atteso che la medesima Autorità ha definito tale pubblicità ‘palese’ e non ‘occulta’, corroborando tale qualifica l’interesse pubblico della notizia”.