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Roma, la Cassazione annulla la decisione “abnorme” del Gup: il processo sul percettore abusivo di RdC va avanti

Cassazione Roma rdc
Roma, il Palazzo dove ha sede la Corte di Cassazione. Roma-CronacaLive.it

La Cassazione annulla la decisione del Gup e riapre il processo contro il percettore di reddito di cittadinanza che aveva dichiarato il falso  

Aveva fatto scalpore la decisione del Gup romano che, nel marzo scorso, aveva annullato la richiesta di procedimento contro un uomo che, per vedersi riconoscere il diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza, aveva dichiarato il falso.

Il sostituto procuratore Carlo Villani, bollando la decisione del Gup come “atto abnorme” e si era rivolto agli ermellini della Suprema Corte e finalmente la Cassazione si è pronunciata: il ricorso del procuratore è stato accolto e la sentenza del Gup annullata. Tutto può riprendere, quindi, lì dove si era interrotto.

Nell’istruire il processo contro il percettore di Reddito di Cittadinanza che aveva dichiarato il falso, l’accusa aveva invocato un preciso articolo di legge (il 7, comma1 del decreto legge 4/2019) che persegue chiunque abbia fornito dichiarazioni false o documenti contraffati con una pena che va dai 2 ai 6 anni di reclusione.

La legge sarà abrogata ma, fino ad allora, sarà comunque in vigore: “Questo processo s’ha da fare”

processo percettore falso
Sportello delle Poste Italiane che eroga il Reddito di Cittadinanza. Roma-CronacaLive.it

Il Giudice per le udienze preliminari, però, aveva annullato la richiesta del processo, sostenendo che la legge citata sarebbe stata abrogata a partire dal prossimo 1 gennaio 2024 e quindi il pubblico ministero avrebbe dovuto contestare altri reati.

E’ stato a quel punto che il sostituto Villani ha presentato il ricorso contro la decisione del Gup ai giudici della Corte di Cassazione e, finalmente, i togati della Terza sezione Penale hanno risposto accogliendo il ricorso della Procura e annullando la decisione del Gup che, rifiutandosi di applicare una norma in quel momento valida, avrebbe provocato una “indebita stasi del procedimento“.

E, quindi, il processo va avanti. Anzi, può cominciare!