Accordo ABI – Enti Locali: i comuni in crisi per i costi energetici o per le recenti alluvioni possono chiedere la sospensione delle rate di mutuo.
Una boccata di ossigeno per gli enti locali con le finanze polverizzate dai costi energetici o dagli eventi meteo degli ultimi mesi.
L’accordo siglato tra l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e l’Unione Province d’Italia (Upi) consentirà di tentare una sospensione della quota capitale dei mutui contratti con le banche con effetto a partire dal 27 luglio ed accompagnata da un’estensione di sei mesi del piano di ammortamento dei prestiti.
Fino al prossimo 30 settembre, comuni e province in difficoltà potranno presentare le domande di sospensione agli istituti di credito che aderiranno al programma ma, per poter essere accolte, le istanze devono presentare alcuni requisiti-chiave imprescindibili.
In primis, i prestiti oggetto dell’accordo possono essere solo quelli erogati sotto la forma tecnica di “mutui” e dovranno essere effettivamente intestati agli enti locali richiedenti, ossia quelli che devono sopportare integralmente gli oneri del rimborso e che risultano, quindi, essere i beneficiari dell’erogazione e della eventuale sospensione. Altra condizione essenziale è che i prestiti non siano stati concessi in base a leggi speciali o non siano ancora giunti alla fase di ammortamento. Per quanto riguarda la durata, la scadenza del mutuo, in seguito alla sospensione, non può comunque superare i 30 anni e, per quanto riguarda gli interessi sul capitale, questi vanno corrisposti regolarmente, secondo il piano di scadenze originali.
Inoltre, il comune o la provincia che richieda la sospensione non dovrà risultare moroso da più di 90 giorni al momento della presentazione della domanda. E, soprattutto, l’ente in questione non deve essere soggetto a procedura di scioglimento per infiltrazioni mafiose.
Non potranno beneficiare dell’accordo con l’Abi, infine, tutti quei comuni o province che, al momento della presentazione della domanda, si trovino in condizione di dissesto finanziario o risultino privi di un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ed approvato.
Nulla impedirà, però, agli istituti di credito aderenti di praticare condizioni migliori rispetto a quelle formulate nell’accordo. Purché vengano comunque rispettati i limiti previsti dal quadro normativo.